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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 87

Contenente le norme per lo esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1923
al: 27-3-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto   col
presidente del Consiglio dei ministri, Ministro  dell'interno  e  col
guardasigilli Ministro segretario di Stato per  la  giustizia  e  gli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Fermo il disposto dell'art. 1 del R. D. 21 dicembre 1922, n.  1649,
il Governo del Re  e'  autorizzato  a  procedere  alla  dispensa  dal
servizio,  in  corrispondenza  al  numero  ed  ai  gradi  dei   posti
soppressi, degli impiegati ed  agenti  di  qualsiasi  Amministrazione
dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di
direttore generale. 
 
  Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati  a
riposo gli impiegati ed agenti, aventi quaranta anni  di  servizio  e
sessantacinque di eta', in confronto dei quali sia  stata  sospesa  o
differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto  1921,  n.
1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento
economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto,  gli  impiegati
ed agenti che erano stati collocati in disponibilita' in applicazione
della suddetta legge.