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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 85

Che reca norme pel collocamento a riposo e per l'esonero dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato. (023U0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo  del
Re i pieni poteri per il riordinamento del sistema tributario e della
pubblica Amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, num. 369, e' abrogato. 
 
  Tutte le domande di collocamento a riposo presentate  a  sensi  del
predetto articolo, sulle quali  alla  data  della  pubblicazione  del
presente decreto non fosse intervenuto provvedimemto  definitivo  del
Consiglio di amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  restano
prive di qualsiasi effetto.