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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 66

Che deferisce ai prefetti di ciascuna Provincia le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministero industria e commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13. (023U0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1922, n. 771; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le attribuzioni  in  materia  di  alberghi  conferite  al  Ministro
dell'industria e del commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio  1921,
n. 13 sono deferite per ciascuna Provincia al prefetto. 
 
  L'azione di nullita' di cui all'art. 23, secondo e terzo comma  del
citato R. decreto-legge sara' proposta dal prefetto con  l'assistenza
della R. Avvocatura Erariale. 
 
  L'art. 28 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 e' soppresso. 
 
  II  presente  decreto  entrera'   in   vigore   il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.