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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 65

Che abolisce le Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanate con R. D. L. 30 novembre 1919, n. 2318. (023U0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n.  2318,  per  le
case popolari ed economiche e per l'industria edilizia; 
 
  Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1921 e  del  28  luglio
1922  che   provvedono   rispettivamente   alla   istituzione   della
Commissione  tecnica  per  i  prezzi   delle   costruzioni   edilizie
finanziate dallo Stato e della Commissione per  l'esenzione  doganale
dei materiali di costruzione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Sono abolite le seguenti Commissioni e Comitati previsti nel  testo
unico delle disposizioni sulle case popolari  ed  economiche  emanato
con  Regio  decreto-legge  30  novembre  1919,   n.   2318,   e   nei
provvedimenti successivi  che  abbiano  altrimenti  disciplinato  gli
organi suddetti: 
 
    1° la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria
edilizia previsto nell'art. 43 del citato testo unico; 
 
    2° il Comitato costituito in seno alla  Commissione  predetta  in
base allo stesso articolo; 
 
    3° i comitati provinciali per le case popolari di cui all'art. 49
del testo unico; 
 
    4° i Comitati locali per le case popolari disciplinate  nell'art.
51 del testo unico; 
 
    5° il Comitato centrale edilizio per le costruzioni di  Roma,  di
cui all'art. 58 del testo unico. 
 
  Le attribuzioni dei Comitati provinciali a  locali  soppressi  sono
deferite agli Istituti autonomi per le case  popolari  esistenti  nei
principali centri della antica giurisdizione dei Comitati stessi,  in
base a disposizioni che saranno emanate dal  Ministro  d'industria  e
commercio. Ove non esistano  tali  Istituti  le  attribuzioni  stesse
saranno esercitate rispettivamente dai prefetti e dai Comuni.