stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 61

Che autorizza il Ministro delle finanze a delegare al Sottosegretario ai Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, e questi a sua volta, al capo di Gabinetto, la firma di atti concernenti l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-1-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, con il quale vennero
trasferiti alla dipendenza del Ministero del tesoro  i  servizi  gia'
devoluti al Ministero dell'assistenza militare e  delle  pensioni  di
guerra; 
 
  Visto il R. decreto 17 giugno 1920 con il  quale  e'  istituito  il
posto di sottosegretario di Stato  per  l'assistenza  militare  e  le
pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro; 
 
  In forza dai poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Nostro Ministro
segretario di Stato per le finanze; 
 
  Ritenuto che il personale alle dipendenze del Sottosegretariato per
l'assistenza militare e le pensioni di guerra e' per la massima parte
avventizio e soggetto a quotidiani mutamenti; 
 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  sollecito  e  regolare
funzionamento della Amministrazione del Sottosegretariato anzidetto e
sostituire nelle sue funzioni  l'ufficio  del  Segretariato  generale
presso la medesima soppresso con decreto del Ministro del  tesoro  in
data 31 dicembre 1922; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  di  derogare  per  quanto   riflette   il
Sottosegretariato della assistenza militare e le pensioni  di  guerra
alla legge 8 agosto 1906, n. 109; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  II Ministro delle finanze ha facolta' di delegare  singolarmente  e
nel loro complesso  il  Sottosegretario  di  Stato  per  l'assistenza
militare e le pensioni di guerra, con suoi decreti da registrare alla
Corte dei conti, la firma di tutti i provvedimenti che riguardano  in
qualsiasi modo il Sottosegretariato  dell'assistenza  militare  e  le
pensioni di guerra, compresi quelli  che  per  leggi,  regolamenti  o
altre disposizioni in vigore sono riservati alla firma  del  Ministro
delle finanze, accordando, ove lo creda, al Sottosegretario prescelto
la facolta' di delegare a sua volta. 
 
  Il Ministro riserva a se' la firma delle proposte  di  legge  o  di
decreti o comunque di tutti gli atti da  sotporre  al  Consiglio  dei
ministri.