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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 60

Che proroga il termine di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, relativamente alla sistemazione del personale provvisorio dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (023U0060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4, primo comma, del decreto Luogotenenziale  4  maggio
1919, n. 667; 
 
  Visto l'art. 6, primo comma, della legge 5 ottobre 1920, n. 1431; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601, concernente i pieni  poteri
concessi al Governo per la riforma della pubblica amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il  termine  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  4  del   decreto
Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e al primo comma  dell'art.  6
della legge 5 ottobre 1920, n. 1431,  e'  prorogato  al  31  dicembre
1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   MUSSOLINI - CARNAZZA - DE STEFANI. 
 
  Visto, guardasigilli: OVIGLIO.