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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 51

Che modifica il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2282, concernente l'emissione di mandati di anticipazione per provvedere al pagamento delle competenze dovute al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. (023U0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 51 del testo unico di legge su l'Amministrazione e  su
la contabilita' generale dello Stato approvato con R. D. n. 2016  del
17 febbraio 1884; 
 
  Visto il R. D. legge n. 2282 del 20 novembre 1919; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il  riordinamento  del
sistema tributario e della pubblica amministrazione; 
 
  Riconosciuta la necessita' di aumentare i limiti di  somma  per  la
emissione dei mandati di anticipazione per  il  pagamento  di  alcune
categorie di spese nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il limite per  la  emissione  dei  mandati  di  anticipazione,  per
provvedere al pagamento delle competenze di  ogni  genere  dovute  al
personale dell'Amministrazione  delle  poste,  dei  telegrafi  e  dei
telefoni, fissato in lire centomila dal R. decreto 20 novembre  1919,
numero  2282,  e'  elevato   per   il   medesimo   oggetto   a   lire
duecentocinquantamila. 
 
  Si possono emettere sino alla  stessa  somma  anche  i  mandati  di
anticipazione   per   la   corresponsione   dell'aggio   sui   vaglia
internazionali pagati in valuta cartacea.