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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 50

Che modifica l'art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, autorizzante un concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione delle finanze. (023U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, numero 1635,  col
quale e' stato aperto un concorso per 1500 posti di volontario  nell'
Amministrazione delle finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il primo comma dell'art. 6 del R. D. L. 16 dicembre 1922, n.  1635,
resta modificato nei termini seguenti: 
 
  «A parita' di titoli o di punti saranno preferiti: a) i mutilati di
guerra; b) gli invalidi di guerra; c) gli orfani di guerra, ai  sensi
dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; d) i decorati delle
medaglie di argento al valore militare; e) i decorati di medaglia  di
bronzo al valore militare; f) i  decorati  con  croce  di  guerra  al
valore; g) i combattenti;  h)  coloro  che  hanno  prestato  servizio
militare».