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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 36

Che reca modificazioni ed aggiunte al servizio dei conti correnti ed assegni postali. (023U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-2-1923
al: 11-4-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1917,  n.  1451,  col  quale  fu
istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali; 
 
  Visto  il  R.  decreto  9  maggio  1918,  n.  622,  approvante   il
regolamento di esecuzione del servizio stesso; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  25  gennaio  1921,  n.  44,   recante
modificazioni  alle  tariffe  postali  telegrafiche   e   telefoniche
interne; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'articolo 20 del R. decreto legge  25  gennaio  1921,  n.  44,  e'
abrogato. 
 
  L'art. 10 del R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, e' sostituito dagli
articoli seguenti: 
 
  Art. 10. - Le tasse sulle operazioni di versamento e  di  pagamento
effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti ed assegni postali
sono cosi' determinate: 
 
    a) per ogni versamento sino all'importo massimo che viene fissato
per Regolamento, eseguito dal correntista sul proprio conto:  diritto
fisso di centesimi 15; 
 
    b) per ogni versamento eseguito da terzi: 
         fino a L. 50 L. 0.20 
         oltre » 50 e fino a L. 100 - L. 0.30 
           » » 100 » » 200 - » 0.45 
           » » 200 » » 300 - » 0.60 
           » » 300 » » 400 - » 0.75 
           » » 400 e fino all'importo 
    massimo consentito dal Regolamento » 0,90 
 
    c) per ogni pagamento disposto dal correntista a  proprio  favore
sino all'importo massimo che viene stabilito per ciascun assegno, per
Regolamento: 
 
    Diritto fisso di cent. 15. 
 
  I pagamenti disposti con assegni esigibili a vista presso  la  sede
di un ufficio dei conti, anche quando  sieno  a  favore  di  terzi  e
rechino una girata, sono assoggettati al solo diritto fisso di cui al
presente comma; 
 
    d) per ogni pagamento a favore di terzi, eccettuato  il  caso  di
cui sopra: 
 
         fino a L. 25 L. 0.25 
         oltre » 25 e fino a L. 50 - » 0.40 
           » » 50 » » 75 - » 0.50 
           » » 75 » » 100 - » 0.60 
 
  aggiungendo successivamente cent. 10 per ogni cento lire o frazione
di cento  lire,  sino  all'importo  massimo  consentito  per  ciascun
assegno. 
 
  Per  pagamenti  disposti  contemporaneamente  oltre  il  numero  di
cinque, puo' farsi obbligo al correntista di predisporre i mandati di
pagamento sugli appositi moduli forniti dagli uffici dei conti; 
 
    e)  per  ogni  mandato  fra  correntisti,  disposto  a  mezzo  di
bancogiro, qualunque ne sia l'importo: diritto fisso di cent. 5. 
 
  I pagamenti a mezzo di bancogiro, disposti  dalle  Amministrazioni,
dagli Istituti od uffici Statali a favore  di  qualsiasi  correntista
sono esenti da tassa; 
 
    f)  per  ogni   estratto   di   conto,   oltre   quello   mandato
periodicamente al correntista e' dovuto un diritto fisso di cent. 50.
Per le copie il diritto fisso e' di L. 1 per ogni facciata a conto. 
 
  Sono addebitati di ufficio sul conto del correntista  le  tasse  di
cui alle lettere c), d), e), f) e il prezzo di costo dell'elenco  dei
correntisti. E' in facolta' del Ministero delle Poste e dei Telegrafi
di determinare il modo di pagamento delle tasse di cui  alle  lettere
a)e b). 
 
  Art. 10-bis - Il deposito di garanzia e' abolito. 
 
  Sui fondi versati in  conto  corrente  e'  corrisposto  l'interesse
annuo del 2  per  cento  calcolato  mensilmente  sul  credito  minimo
presentato dal conto nel corso di ogni  mese  e  senza  tenere  conto
delle frazioni di  lira,  che  non  portano  interessi.  Quando  tale
credito minimo risulti inferiore alle 100 lire non  si  corrispondono
interessi. 
 
  Nella somma che rappresenta gli interessi si computano i  centesimi
soltanto per le cifre indicanti diecine e  non  se  ne  calcolano  le
unita'.