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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 34

Concernente l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, sulle paghe e sugli altri emolumenti del personale addetto a pubblici servizi di trasporti su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna. (023U0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di leggi approvato con  R.  decreto  9  maggio
1912, n. 1447; 
 
  Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835; 
 
  Visti i DD. LL. legge 25 marzo 1919, n. 467 e 15  maggio  1919,  n.
775; 
 
  Visti i Reali decreti-legge 29 gennaio 1922, n. 40  e  4  settembre
1922, n. 1323; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico; 
 
  Visti i RR. Decreti 16 e 21 dicembre 1922, n. 1660 e 1661; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei  Nostri  Ministri  segretari  di  Stato  per  le
finanze interim del tesoro e per i lavori pubblici, di  concerto  col
presidente del Consiglio, Ministro dell'interno e  col  Ministro  del
lavoro e previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 1923 e' abrogato  il  decreto  7  giugno
1920 del Ministro dei lavori pubblici, con cui vennero modificati  il
regolamento-tipo  ed  i  relativi  allegati  approvato  dallo  stesso
Ministro dei lavori pubblici con decreto 10 marzo 1920, n. 3176. 
 
  Con decorrenza dalla stessa data rientrano in vigore l'art. 75  del
succitato regolamento-tipo 10 marzo 1920 e le tabelle degli  stipendi
costituenti gli allegati A, A-bis ed A-ter al regolamento medesimo.