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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 20

Che reca disposizioni relative all'alto Comando e al Consiglio dell'esercito. (023U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 31-1-1923
al: 1-7-1925
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12; 
 
  In virtu' dei pieni poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922,  n.
1061; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, di concerto con  quelli  della  marina  e  delle
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il Consiglio dell'esercito si compone: 
 
    a) dell'ispettore generale del R. esercito (generale  d'esercito,
d'armata o di corpo d'armata), presidente; 
 
    b) dei 4 generali comandanti designati d'armata; 
 
    c) di 3 altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata; 
 
    d) del capo di Stato maggiore centrale. 
 
  Uno dei generali di cui alle categorie b) e  c)  ha  la  carica  di
vice-presidente del Consiglio; 
 
  L'ispettore generale del R. esercito e' nominato per decreto Reale,
udito il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di  cui  alla
lettera c) e il vice-presidente sono nominati per decreto Reale  alla
fine di ogni anno e durano in  carica  per  l'anno  successivo.  Essi
possono essere riconfermati. 
 
  I comandanti designati d'armata e  il  capo  dello  Stato  maggiore
centrale fanno di diritto parte del Consiglio. 
 
  Al Consiglio stesso e' addetto un ufficio  di  segreteria,  la  cui
composizione e' stabilita con decreto del Ministro della guerra.