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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 11

Recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. esercito che hanno partecipato alla guerra. (023U0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri delegati al Nostro  Governo  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito e il regolamento per la  sua  esecuzione  approvato  con  R.
decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti
alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della  R.  marina  e  il  regolamento  per  la  sua
esecuzione, approvato con R.  decreto  18  luglio  1912,  n.  867,  e
successive disposizioni; 
 
  Visto il R. decreto 30  settembre  1920,  n.  1380,  col  quale  e'
dichiarato cessato lo stato di guerra; 
 
  Ritenuta la necessita'  e  la  urgenza  di  definire  la  questione
relativa all'esame delle proposte di avanzamento per merito di guerra
ed a scelta, la cui istruttoria venne compiuta dopo il 31 ottobre del
1920, e di assicurare in pari  tempo  uniformita'  e  continuita'  di
criteri nei giudizi compatibilmente colle nuove esigenze, nonche'  di
sistemare la posizione di alcuni gruppi di ufficiali che alla  guerra
hanno dato spontaneamente ogni generoso contributo; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' deferito al Ministro della guerra,  previo  parere  di  apposita
Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale su proposta del
Ministro  predetto,  il  giudizio  definitivo   sulle   proposte   di
avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra, nonche'
sulle proposte di promozioni a scelta, di cui al D. L. 9 agosto 1917,
n. 1267, ferma restando la limitazione di cui all'art. 2 del D. L. 23
febbraio 1919, n. 265.