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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1923, n. 8

Contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni. (023U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto  col  Presidente  del
Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col  Ministro  delle
finanze e tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A datare dal 1° luglio  1923  cessano  di  aver  vigore  i  decreti
emanati durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915  a  tutto  oggi,
che intendano comunque regolare il contratto di locazione di case  di
abitazione e, salve le limitazioni del presente decreto, la  liberta'
delle contrattazioni e' ristabilita. 
 
  A datare da detta epoca potra' essere concessa, di anno in anno una
proroga delle locazioni attualmente soggette al regime  vincolistico,
fino al  termine  massimo  del  30  giugno  1926,  secondo  le  norme
stabilite negli articoli seguenti.