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REGIO DECRETO 8 gennaio 1923, n. 6

Che dispone a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri anticipazioni di fondi occorrenti per servizi relativi al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza. (023U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,  per  la  concessione  dei
pieni poteri al Governo del Re; 
 
  Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, per  la  riforma
ed unificazione dei Corpi armati di polizia; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari  dell'interno,  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le  anticipazioni  di  fondi,  anche  per  somme   superiori   alle
trentamila lire, occorrenti per i servizi  relativi  al  Corpo  della
Regia guardia per la P.S. e per il Pagamento delle indennita' di  cui
agli articoli 13 o 18 del citato R.  decreto  31  dicembre  1922,  n.
1680, saranno disposte a favore dei  Comandi  di  legione  dei  Reali
carabinieri.