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REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1923, n. 4

Che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. (023U0004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 5 dicembre 1920, n. 1708, recante provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
Veduti i Regi decreti-legge 27 ottobre 1922 e 18 dicembre 1922, n. 1427 e n. 1637;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dal Nostro Ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro delle finanze interim per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il trattamento economico stabilito per i sottufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri negli articoli 20, 33, 34 e 35 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e nella tabella C allo stesso annessa, è esteso, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 19 e seguenti e colle modifiche apportate col R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ai graduati del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, intendendosi a tal fine equiparati i sottocapi di 2ª classe ai vice brigadieri, i sottocapi di 1ª classe ai brigadieri, i capiguardia di 2ª classe ai marescialli d'alloggio, i capi guardia di 1ª classe ai marescialli d'alloggio capi e i comandanti ai marescialli l'alloggio maggiori.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° aprile 1922, e da tale data sono abrogate le disposizioni della legge 5 dicembre 1920, n. 1708, relative alle paghe e agli aumenti di paga per rafferma per i graduati del Corpo degli agenti di custodia.