Col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del decreto
Luogotenenziale 1 febbraio 1918, n. 102, che sospende il corso delle
prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle
Provincie venete. (022U1835)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)