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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1816

Che dal 1° aprile 1923, riduce dei dieci per cento gli assegni locali ai funzionari diplomatici e consolari. (022U1816)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal 1° aprile 1923 gli assegni  locali  corrisposti  in
base alle tabelle in vigore, ai funzionari  diplomatici  e  consolari
residenti in Paesi a valuta  piu'  apprezzata  della  lira  italiana,
saranno ridotti del dieci per cento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.