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REGIO DECRETO 31 dicembre 1922, n. 1805

Relativo al prezzo di vendita ai rivenditori dei tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari. (022U1805)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Veduta la legge 15 maggio 1890, n. 6851; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 62; 
 
  Veduto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze interim
per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il prezzo di vendita ai  rivenditori  di  tutti  indistintamente  i
tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari  e'  uguale  al
prezzo di vendita al pubblico diminuito del 5,50%. 
 
  La disposizione precedente entrera' in vigore il 1° gennaio 1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                              MUSSOLINI - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.