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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1804

Che reca disposizioni circa l'assegnazione e la erogazione delle spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi. (022U1804)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-2-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il  riordinamento  del
sistema tributario e della pubblica Amministrazione; 
 
  Visto l'articolo 57 del decreto-legge  2  ottobre  1919,  n.  1858,
modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste
e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  In deroga a quanto stabilisce l'art. 57 del decreto-legge 2 ottobre
1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R.  decreto  30  settembre
1922, n. 1290, e fino a quando non saranno emanate  norme  definitive
circa l'assegnazione  e  l'erogazione  delle  spese  di  ufficio  per
l'Amministrazione provinciale, a seguito della generale  riforma  dei
servizi postali ed elettrici, dette  spese  continueranno  ad  essere
amministrate a termini degli articoli 320 e seguenti del  regolamento
organico, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546,  ferma
restando pero' la soppressione della Commissione  liquidatrice  delle
spese stesse, disposta con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 255  e  R.
decreto 18 giugno 1922, n. 1032. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       MUSSOLINI - COLONNA DI CESARO' 
                                              - DE STEFANI.           
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO