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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1774

Che abroga la disposizione di cui alla lettera G dell'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 298. (022U1774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' abrogata la disposizione di cui alla lettera G dell'art. 2 della
legge 9 giugno 1907, n. 298. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           MUSSOLINI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.