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REGIO DECRETO 15 ottobre 1922, n. 1764

Che estende nelle nuove Provincie la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei sali e tabacchi. (022U1764)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4)  e  13  dicembre
1920, n. 1778 (art. 3); 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto col Ministro delle finanze, col  Ministro  del  tesoro,  col
Ministro  per   l'industria   e   il   commercio   e   col   Ministro
dell'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre  1920,  n.
1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore  i
seguenti  testi  di  leggi  e  regolamenti   relativi   ai   monopoli
industriali dello Stato italiano  con  le  modificazioni  e  aggiunte
portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. 
 
  I. - Disposizioni generali e promiscue: 
 
    a) testo unico  della  legge  15  giugno  1865,  n.  2397,  sulle
privative dei sali e dei tabacchi; 
 
    b) decreto legislativo 28 giugno 1866,  n.  3020  che  stabilisce
nuove pene per il contrabbando; 
 
    c) legge 19 aprile 1872, n. 759 allegato D), (articoli 8, 9 e 10)
per  i  depositi  di  tabacchi  nelle  zone  di  vigilanza  ed  altri
provvedimenti per la repressione del contrabbando; 
 
    d) legge 6 luglio 1883, n. 1445 (articoli  13,  14  e  15)  sulle
miscele da considerarsi come sali,  sulle  multe  per  differenze  di
carico di tabacchi e sul drawback per il formaggio e le carni salate; 
 
    e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella  E)
per i drawback per il formaggio e le  carni  salate,  sull'abolizione
delle contravvenzioni assimilate al contrabbando  e  sulla  procedura
per le compilazioni dei verbali di contravvenzione; 
 
    f) 8 agosto 1895, n. 643 (art. 4) sulla pena per alcuni  casi  di
contrabbando; 
 
    g) regolamento 1° agosto 1901, n.  399,  per  l'esecuzione  della
legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, con le modificazioni e
aggiunte apportate dal Regio decreto 7 maggio 1908, n. 284, dal Regio
decreto 20 luglio 1909, n. 593, e dal Regio  decreto  7  marzo  1920,
numero 268; 
 
    h) Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, art. 4, lettere e), g),
h). 
 
  II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali: 
 
    a) Regio decreto 26  luglio  1883,  n.  1534  (art.  1),  per  la
restituzione della tassa sul sale  impiegato  nella  salazione  delle
carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero; 
 
    b) Regio decreto 25  luglio  1887,  n.  4810  (art.  1),  per  la
restituzione delle tasse sul sale impiegato  nel  formaggio  «Bra»  o
«Nostrano» esportato all'estero; 
 
    c) Regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, convalidato dalla legge 28
luglio 1895, n. 456, che autorizza l'importazione di sali  all'estero
nei luoghi ove non vige la privativa. 
 
    d) legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette la importazione  nel
continente del sale sofisticato dalla Sicilia per le industrie; 
 
    e) legge 21 luglio 1902,  n.  427  (art.  18  e  19)  e  relativo
regolamento 5 novembre 1903, n. 451 (articoli 47, 48, 49 e 50) per la
prevenzione e cura della pellagra; 
 
    f) Regio decreto 21 giugno 1903, n.  363  per  la  riduzione  del
prezzo del sale per la conservazione  delle  noci  fresche  destinate
alla esportazione; 
 
    g) legge 3 luglio 1904, n. 329, (articoli 1,  2,  3  e  4)  sulle
agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo  spirito;  con
le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207; 
 
    h) Regio decreto 24 marzo 1907, n. 151,  sul  sale  a  prezzo  di
eccezione  per  la  conservazione  delle   ciliege   destinate   alla
esportazione; 
 
    i) R. decreto 26 febbraio 1908, n. 66, per il sale  a  prezzo  di
eccezione per la produzione del silicato di soda; 
 
    l) R. decreto 12 novembre 1908, n. 821,  per  il  sale  a  prezzo
ridotto per la preparazione dell'acqua marina artificiale; 
 
    m) R. decreto 1° agosto 1910,  n.  641,  sull'attingimento  delle
acque salse, terre salifere, ecc.; 
 
    n) R. decreto 9 agosto 1910,  n.  676  (articoli  50  e  51)  del
regolamento sul sale per la salagione dei pesci; 
 
    o) R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1417, sul  sale  a  prezzo  di
eccezione  per  la  fabbricazione  dell'ossido  di  ferro  e  per  la
depurazione dell'acqua a mozzo della permutita»; 
 
    p) R. decreto 13 luglio 1914,  n.  780,  sul  drawback  pel  sale
impiegato per la fabbricazione di alcune varieta' di formaggio; 
 
    q) R. decreto 22 giugno 1913,  n.  814,  sul  sale  a  prezzo  di
eccezione per la lavorazione dei lubrificanti; 
 
    r) legge 27 aprile 1916, n. 591, sul sale  per  la  fabbricazione
dei saponi; 
 
    s) decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n.  149,  concernente
agevolezze alle industrie  che  impiegano  il  sale  e  provvedimenti
relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali; 
 
    t) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n.  1493,  che  modifica  le
tariffe e alcune disposizioni relative alla vendita del sale; 
 
  III. - Disposizioni speciali sulle coltivazioni dei tabacchi: 
 
    a) R. decreto 9 agosto 1910, n. 666, relativo  alla  coltivazione
indigena del tabacco con le modificazioni apportate dai RR. decreti 8
dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881; 
 
    b) decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1660, portante
provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco. 
 
  IV. - Disposizioni speciali relative alle saline: 
 
    a) R. decreto 14 luglio 1887, n. 4764 art. 1 del regolamento) che
approva il regolamento delle saline. 
 
  V. Disposizioni speciali relative alle Manifatture dei  tabacchi  e
ai depositi dei tabacchi greggi esteri: 
 
    a) R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461 (art. 5,  primo  comma  del
regolamento) che approva il regolamento per il personale e i  servizi
delle manifatture dei  tabacchi  e  dei  magazzini  di  deposito  dei
tabacchi greggi esteri. 
 
  VI. - Disposizioni speciali riguardarti il servizio di  deposito  e
di vendita: 
 
    a) legge 6 agosto 1891, n. 483, che modifica le disposizioni  del
testo  unico  15  giugno  1865,  n.   2397,   per   quanto   riguarda
l'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci  all'ingrosso  e
delle rivendite di generi di monopolio; 
 
    b)  legge  12  luglio  1908,  n.  441  (articoli  1  e  2),   sul
conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di  generi  di
monopolio; 
 
    c) R. decreto  3  novembre  1921,  n.  1633,  sulle  cauzioni  da
prestarsi  dai  magazzinieri   di   vendita   e   dagli   spacciatori
all'ingrosso; 
 
    d) R. decreto 21 febbraio 1915, n. 182, sugli aumenti  temporanei
di dotazione degli  uffici  di  vendita  senza  obbligo  di  cauzione
suppletiva. 
 
  VII. - Disposizioni speciali riguardanti il servizio d'ispezione: 
 
    a) R. decreto 10 novembre 1907, n. 969 (articoli 1, 2 e  3),  che
approva il regolamento per il servizio  di  ispezione  amministrativa
dalle privative.