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REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1758

Che conserva in L. 20 per ettolitro l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, nei riguardi della produzione 1923-924. (022U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visti l'art. 9 della legge 27  febbraio  1921,  n.  145,  e  il  R.
decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1131; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro del tesoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino nei  riguardi
della produzione 1923-924, e' conservata in L. 20 per ettolitro. 
 
  Del presente decreto sara' data comunicazione al Parlamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                    MUSSOLINI - DE STEFANI - TANGORRA 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.