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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1732

Che aumenta la misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate e provvede alle spese relative delle statistiche commerciali (022U1732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo dal  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n.  806,  che
approvo' la tariffa generale dei dazi doganali; 
 
  Considerata la necessita' di  riordinare  e  migliorare  i  servizi
delle statistiche del commercio con l'estero e  della  navigazione  e
quelli inerenti alla preparazione ed  applicazione  dei  trattati  di
commercio con l'estero; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze interim per il tesoro, di concerto con quello per l'industria
ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La misura unitaria del diritto di statistica sulle merci  importate
dall'estero, quale risulta dall'art. 5 del R. decreto-legge 9  giugno
1921, n. 806, e' elevata da L. 0,20 a. L. 0,25.