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REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1717

Concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto. (022U1717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           por grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Vista la legge 1° marzo 1886,  n.  3682,  serie  3ª,  e  successive
modificazioni riguardanti la formazione del nuovo catasto; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nelle Provincie nelle quali al momento  della  pubblicazione  della
presente legge sono in corso le  operazioni  per  la  formazione  del
nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie  3ª,
e non e' ancora  avvenuta  la  pubblicazione  delle  tariffe  di  cui
all'art. 11 dell'anzidetta legge, come pure per quelle  dove  saranno
successivamente iniziate le operazioni, i terreni  saranno  inscritti
in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel  quale  si
troveranno  all'atto  del  classamento,   senza   tener   conto   dei
deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e
transitorie.  I  miglioramenti  pero'  avranno  effetto  in   catasto
soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera'
di averli introdotti,  senza  pregiudizio  delle  maggiori  esenzioni
accordate da leggi speciali. 
 
  Nelle Provincie nelle quali il nuovo catasto e' in conservazione  o
e' gia' stato pubblicato si procedera' alla revisione del classamento
per i terreni che da cinque anni risultino  migliorati,  salvo  anche
per questi il diritto a una maggiore esenzione. 
 
  Lo stesso sistema sara' poi  successivamente  osservato  nel  turno
delle  verifiche  periodiche   dei   terreni   delle   Provincie   in
conservazione di mano in mano che verranno a  scadere  i  periodi  di
esenzione per i singoli fondi.