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REGIO DECRETO 10 dicembre 1922, n. 1715

Istituzione di un Collegio di probiviri. (022U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1923
al: 15-12-2010
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  N. 1715. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale  sulla  proposta
del ministro per lavoro e la previdenza  sociale,  si  istituisce  in
Firenze in virtu' dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n.  1672  un
Collegio di probiviri per le industrie minerarie per  la  lavorazione
di pietre e terre, delle  fornaci  in  genere,  delle  vetrerie,  dei
lavori  in  ceramica,  delle  porcellane  e  delle   terraglie,   con
giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino,
Galluzzo, Fiesole, Signa, Pistoia e Lastra a Signa in sostituzione di
quello gia' istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295  che
non si trovava in condizione di poter funzionare.