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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1712

Che apporta una modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. (022U1712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1886,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge  sull'avanzamento
nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626,
e successive modificazioni; 
 
  Visto il Nostro  decreto  20  aprile  1920,  n.  452,  che  apporta
modificazioni al testo unico delle  leggi  sul  reclutamento  del  R.
esercito; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la seguente variante al regolamento  per  l'esecuzione
della legge sull'avanzamento nel R. esercito: 
 
  Paragrafo 30 (n. 2 lettera a) «cinque mesi  di  servizio  effettivo
alle armi per la nomina ad appuntato». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                    MUSSOLINI - DIAZ. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.