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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1686

Con cui si modificano alcune disposizioni della legge 17 marzo 1897 (B. L. P. n. 9) riguardanti l'impianto del libro fondiario nelle nuove Provincie. (022U1686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Vista la legge 17 marzo 1897 (B. L. P. n. 9) concernente l'impianto
e l'assetto interno del libro fondiario; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1903 (B. L. P. del 1904, n. 1); 
 
  Vista  la  proposta  della  Giunta  provinciale  per   la   Venezia
Tridentina; 
 
  Visto il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla propsta del Guardasigilli, Ministro segretario di  Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il n. 7 dell'art. 23 della legge 17 marzo 1897  (B.  L.  P.  n.  9)
viene modificato come segue: 
 
  «La identificazione delle designazioni attuali delle particelle con
le  originarie  designazioni  delle  realita',   qualora   le   parti
interessate la propongano, producendo al Commissario  per  l'impianto
del libro fondiario, in originale o copia legalizzata,  il  documento
contenente le originarie indicazioni degli stabili».