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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1684

Concernente la formula della prestazione del giuramento nelle nuove Provincie. (022U1684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322,  e
3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Ritenuta  l'opportunita'  che  nelle   nuove   Provincie   per   la
prestazione del giuramento nei giudizi civili e  amministrativi,  sia
adottata una formula rispondente a quella in vigore nel Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La legge  3  maggio  1868,  n.  30  B.  L.  I.  e  tutte  le  altre
disposizioni che regolano il  procedimento  sulla  presentazione  del
giuramento davanti  ai  giudizi  civili  e  amministrativi,  compresi
quelli di finanza, nei territori annessi all'Italia con le  leggi  26
settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogate, e
sono sostituite alle medesime le norme seguenti.