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REGIO DECRETO 10 dicembre 1922, n. 1668

Relativo alla estensione ai territori annessi al Regno di alcune dispozioni in materia di tassa sulle concessioni governative. (022U1668)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4)  e  19  dicembre
1920, n. 1778 (art. 3); 
 
  Vista la legge 10 aprile 1921, n. 444; 
 
  Visio il testo unico per le  tasse  sulle  concessioni  governative
approvato col R. decreto 6 gennaio  1918,  numero  135,  allegato  C;
nonche' i RR. decreti legislativi 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato
F); e 22 novembre 1921, n. 1673; e R. decreto 22 settembre  1922,  n.
1304; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze,  di
concerto con i ministri per l'interno, interim per gli affari esteri,
per la giustizia ed affari di culto, per  i  lavori  pubblici  e  per
l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi  26  settembre
1920, n. 1322,  e  19  dicembre  1920,  n.  1778,  le  vendite  e  le
esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi  del
R. decreto 16 giugno 1921, n. 795 (art. 1),  e  di  oggetti  preziosi
soggetti alla tassa di bollo a norma  dei  decreti  Commissariali  20
aprile 1920 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno numero 120
in data 22 maggio 1920), modificativi dell'allegato C  dell'ordinanza
del Comando supremo in data 17 giugno 1919 (pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del Regno il 28 giugno detto al  n.  153),  e  disposizioni
successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai
quali pero' notoriamente si  possa  accedere  in  seguito  ad  avvisi
inseriti  nei  giornali  o  distribuiti  a  mano,  o  in  seguito  ad
indicazione comunque resa manifesta, e le vendite fatte nelle sedi di
circoli ed associazioni, sono dichiarate concessionate  agli  effetti
del regolamento industriale di cui alla notificazione 16 agosto  1907
B. L. I. n. 199.