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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1653

Che dà facoltà al ministro delle finanze di delegare al sottosegretario di Stato la firma di taluni provvedimenti. (022U1653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il  ministro   delle   finanze   ha   facolta'   di   delegare   al
sottosegretario di Stato, con suoi decreti da registrare  alla  Corte
dei conti, la  firma  dei  provvedimenti  indicati  all'art.  26  del
regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.