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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1646

Portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, per effetto di conversioni di rendita consolidata, 4,50%. (022U1646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-1-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto l'articolo  1  della  legge  21  dicembre  1903,  n.  483,  e
l'articolo 14 del regolamento  approvata  con  il  Regio  decreto  21
dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge predetta; 
 
  Considerato che nel corso del trimestre dal 1° gennaio al 31  marzo
1922 venne disposto  l'annullamento  dell'annua  rendita  consolidata
4,50 per cento di L. 150, e la inscrizione di altra  del  consolidato
3,50 per cento di L. 117,15; 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Por effetto dello conversioni eseguito dalla Direzione generale del
debito  pubblico  nel  trimestre  1°  gennaio-31  marzo  1922,   sono
introdotte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, le seguenti variazioni: 
 
  al capitolo n. 4 « Antiche rendite consolidate nominative 4,50  per
cento al netto, ecc. »: 
 
  In diminuzione: Interessi per i trimestri al 1°  aprile  ed  al  1°
luglio  1922  sulla  rendita  annua  di  lire  150,62  annullata  con
godimento dal 1° gennaio 1922 per conversione nel consolidato 3,50  %
(1902) L. 75,31; 
 
  al capitolo n. 5 « Rendita consolidata 3,50  per  cento  al  netto,
ecc. » ; 
 
  In aumento: Interessi per i trimestri al 1° aprile ed al 1°  luglio
1922 sulla rendita annua di lire 117,15 inscritta con decorrente  dal
1° gennaio 1922 L. 58,57. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare 
 
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            TANGORRA. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.