stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 dicembre 1922, n. 1642

Che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile. (022U1642)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 23-12-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
marina, di  concerto  col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno e col ministro della giustizia e  degli  affari
di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' concessa amnistia: 
 
    1° per i reati contro la  liberta'  del  lavoro  preveduti  dagli
articoli 165 al 167 del Codice penale commessi a bordo di  navi  o  a
terra, con fine di ostacolare il lavoro a bordo o la navigazione; 
 
    2° per i reati di cui agli articoli 281 al 290 incluso, 292, 293,
294, 297, 298, 300  e  302  del  Codice  per  la  marina  mercantile,
comprese le sanzioni accessorie della destituzione della  sospensione
dal grado comminate dall'art. 299 stesso Codice; 
 
    3° per i reati di cui all'art. 6 del  decreto-Luogotenenziale  15
maggio 1917, n. 874, concernente provvedimenti a favore del commercio
e della navigazione; 
 
    4° per i reati di cui all'art.  331  del  Codice  per  la  marina
mercantile ed agli articoli 154, 156, 157, 235, 407, 469, 417, 419  e
424 del Codice penale, quando i suddetti reati  siano  stati  diretti
alla invasione o alla occupazione di navi  nazionali  od  estere  nei
porti del Regno o siano stati commessi in occasione di tali invasioni
od occupazioni; 
 
    5° per i reati di cui agli articoli 72, 116, 154, 173,  352,  371
del Codice per la marina mercantile, 19 seconda parte della legge  31
luglio 1859, n. 3544, 39, del regolamento approvato  con  decreto  29
settembre 1895, n. 636, e 434 del Codice penale in relazione a ordini
delle competenti autorita' marittime.