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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1638

Che apporta modificazioni alle vigenti tariffe postali. (022U1638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-1-1923
al: 27-8-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della legge n. 1601 del 3 dicembre 1922 che conferisce al
Governo del Re i pieni poteri  per  la  riforma  dell'amministrazione
pubblica e in materia tributaria; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sul  servizio,  postale  approvato
con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501; 
 
  Visto il regolamento generale sul servizio  postale  approvato  con
Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120; 
 
  Visto il R. decreto n.  1824  del  23  novembre  1921  che  apporta
modificazioni alle tariffe postali, telegrafiche e telefoniche; 
 
  Vista la legge n. 1878 del 30  dicembre  1921,  che  da'  piena  ed
intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi
al servizio postale stipulati a Madrid il 30 novembre 1920; 
 
  Visto il R. decreto n. 1269  del  31  agosto  1921,  relativo  alla
sistemazione amministrativa delle nuove Provincie; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le tasse ed i diritti postali per le  voci  qui  appresso  indicate
sono  modificate  come  segue,  ferme  restando  in  quanto  non   e'
diversamente  disposto  dal  presente  decreto,  le  disposizioni  in
vigore, nei riguardi dei limiti di peso, e le  modalita'  inerenti  a
ciascun genere di invio. 
 
                   Tariffe per l'interno e colonie 
 
      a) Corrispondenze: 
 
  Lettere e biglietti postali,  ogni  15  grammi  o  frazione  di  15
grammi, L. 0,50. 
 
  Lettere e biglietti postali pel distretto, L. 0,25. 
 
  Lettere semplici cioe' di un porto di 15 grammi, dirette a militari
in servizio attivo (esclusi ufficiali), L. 0,25. 
 
  Cartoline con comunicazioni epistolari, di Stato, o della industria
privata, fuori distretto, L. 0,30. 
 
  Cartoline di Stato, con risposta pagata, fuori distretto, L. 0,60. 
 
  Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore e  la  data,
L. 0,10. 
 
  Biglietti da visita, con non piu' di cinque parole di  convenevoli,
L. 0,20. 
 
  Partecipazioni, di nascita, morte, matrimonio e simili, L. 0,20. 
 
  Fatture commerciali (peso massimo gr. 15), L. 0,25. 
 
  Carte manoscritte, per i primi 200 gr., L. 0,50. 
 
  Id. id., per ogni 50 gr, oltre i 200 (fino a 2 kg peso massimo), L.
0,15. 
 
  Giornali quotidiani a c/c, per ogni esemplare non  eccedente  i  50
gr., L. 0,01. 
 
  Id. id., per ogni 25 gr. e frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,005. 
 
  Giornali, riviste, rassegna e simili in periodicita' almeno mensile
a c/c per ogni esemplare non eccedente i 50 gr., L. 0,015. 
 
  Id. id., per ogni 25 gr. o frazione di 25 gr. oltre i 50, L. 0,01. 
 
  Giornali,  riviste,  rassegne  e  simili  di  periodicita'   almeno
semestrale a c/c cataloghi, bollettini e  listini  di  commercio,  di
qualsiasi periodicita', per ogni esemplare non eccedente il  peso  di
50 gr., L. 0,05. 
 
  Id. id. per ogni successivo porto di 25 gr o frazione, L. 0,02. 
 
  Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, L. 0,10. 
 
  Campioni senza valore, per i primi 100 gr., L. 0,30. 
 
  Id. id. per ogni 50 grammi oltre i 100 (massimo 350 gr.), L. 0,15. 
 
  Associazione a giornali interni ed esteri (diritto fisso), L. 3. 
 
  Diritto di assegno, oltre la tassa di francatura ed il  diritto  di
raccomandazione, L. 0,40. 
 
  Ricevute di ritorno, L. 0,50. 
 
      b) Libretti di riconoscimento: 
 
  Prezzo per il rilascio di ogni libretto, L. 2. 
 
      c) Riscossioni per conto di terzi: 
 
  Oltre la tassa di francatura, raccomandazione ed assicurazione fino
a L. 10, L. 0,25; 
 
    da oltre L. 10 fino a L. 200, L. 0,50; 
 
    oltre L. 200, L. 1. 
 
  Se con protesto, qualunque ne sia l'importo, L. 2. 
 
                        Tariffe per l'estero. 
 
  Lettere e biglietti postali: 
 
    per i primi 20 grammi, L. 1. 
 
    per ogni porto successivo di 20 gr., L. 0,50. 
 
  Cartoline semplici, L. 0,60. 
 
  Cartoline con risposta pagata, L. 1,20. 
 
  Cartoline illustrate, con la sola firma dello speditore, L. 0,20. 
 
  Manoscritti fino a 250 grammi, L. 1. 
 
      Id. per ogni 50 grammi o frazione, oltre i 250 gr., L. 0,20; 
 
  Campioni, fino a 100 gr., L. 0,40; 
 
  Campioni, per ogni 50 gr., o frazione oltre i 100 gr., L. 0,20; 
 
  Stampe, per ogni 50 grammi o frazione, L. 0,20. 
 
  Diritto di raccomandazione, L. 1; 
 
  Ricevute di ritorno, L. 1. 
 
  Reclami per corrispondenze raccomandate od assicurate, L. 2. 
 
  Domande per ritiro di corrispondenze o per variazione di indirizzo,
L. 2. 
 
  Recapito per espresso, L. 2. 
 
  Assegno a carico del mittente per gli oggetti  spediti  all'estero,
L. 0,20; 
 
  Id. id. del destinatario per gli oggetti in arrivo dall'estero,  L.
0,30; 
 
  Tenere e libretti di riconoscimento, L. 2. 
 
  Diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione, L. 1. 
 
  Scatolette   con   valore   dichiarato   oltre   il   diritto    di
raccomandazione, assicurazione e ricomposizione in dogana, fino a 250
grammi, L. 2. 
 
  Id. id. per ogni 50 grammi o frazione oltre i 250 grammi, L. 0,40. 
 
  Salve   restando   le   riduzioni   speciali   convenute   con   la
Cecoslovacchia, Austria, Romania e Ungheria, in  virtu'  dell'Accordo
postali concluso a Portorose il 23 novembre 1921.