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REGIO DECRETO 15 novembre 1922, n. 1603

Che autorizza una 12a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (022U1603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione  e
sulla contabilita' generale dello stato, approvato con R. decreto  17
febbraio 1884, n. 2016; 
 
  Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in
L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per  l'esercizio  finanziario  1922423  in  conseguenza  delle
prelevazioni gia' autorizzate in L. 5.816,500, rimane disponibile  la
somma di L. 14.183.500; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al  capitolo
n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  l'esercizio  finanziario  1922-23,  e'   autorizzata   una   12a
prelevazione nella somma di lire tre milioni novecentocinquemila  (L.
3.905.000) da assegnarsi ripartitamente ai  seguenti  capitoli  degli
stati di  previsione  dei  Ministeri  infraindicati  per  l'esercizio
finanziario medesimo: 
 
      Ministero del tesoro: 
 
  Cap. n. 52. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza 
    del Consiglio dei ministri - Stipendi, ecc.  . .       10.000 - 
 
  Cap. n. 67. Spese d'ufficio del Ministero  . . . .       30.000 - 
 
  Cap. n. 90. Idennita' di viaggio e di soggiorno agli 
    impiegati in missione, ecc.  . . . . . . . . . .       15.000 - 
 
  Cap. n. 97. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi       15.000 - 
 
  Cap. n. 102. Sussidi ad impiegati di ruolo e 
    straordinari,ecc. . . . . . . . . . . . . . . .        10.000 - 
 
  Cap. n. 112. Spese casuali  . . . . . . . . . . .        20.000 - 
 
  Cap. n. 181. Corresponsione all'Istituto di Santo 
    Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a 
    pareggio del fabbisogno annuale, ecc. . . . . .     1.000.000 - 
 
      Ministero delle finanze: 
 
  Cap. n. 168. Spese varie per l'applicazione della 
    imposta sul vino, ecc.  . . . . . . . . . . . .     1.000.000 - 
 
      Ministero della giustizia e degli affari di culto: 
 
  Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e tribunale 
    delle acque pubbliche - Speso di ufficio  . . .       300.000 - 
 
      Ministero degli affari esteri: 
 
  Cap. n. 54-IV (di nuova istituzione). Spese per il 
    trasferimento dell'attuale sede dell'Amministrazione 
    centrale degli esteri.  . . . . . . . . . . . .       300.000 - 
 
      Ministero della istruzione pubblica: 
 
  Cap. n. 8. Indennita' diarie e gettoni di presenza 
    ai membri del Consiglio superiore di pubblica 
    istruzione, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . .        30.000 - 
 
  Cap. n. 104. Musei di antichita', gallerie, musei 
    medioevali ed uffici delle licenze ecc. . . . .        86.690 - 
 
  Cap. n. 106. Scavi - Spese per gli uffici e per i 
    locali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .        12.380 - 
 
  Cap. n. 109. Monumenti-Spese per gli uffici e per 
    i locali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . .        15.930 - 
 
      Ministero dell'interno: 
 
  Cap. n. 9. Funzioni pubbliche e feste governative        30.000 - 
 
  Cap. n. 110. Spese pel mantenimento dei detenuti, 
    ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.000.000- 
 
      Ministero dei lavori pubblici: 
 
  Cap. n. 24-bis (di nuova istituzione). Spese di 
    qualsiasi natura per il funzionamento della 
    Commissione parlamentare permanente di 
    vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie 
    dello Stato, di cui all'art. 72 della 
    legge 7 luglio 1907, n. 429 . . . . . . . . . . .     30.000 - 
 
                                                     ------------- 
                                                       3.905.000 - 
                                                     ------------- 
 
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                Mussolini - Tangorra. 
 
  Visto, il guardasigilli: Oviglio.