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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1597

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè norme di carriera del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari delle RR. Accademie e Istituti di belle arti, dei RR. Conservatori, Istituti e Licei musicali e del maestro di intaglio dei RR. Opifici civili di Parma. (022U1597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 6 luglio 1912, n. 734, 13 agosto 1921, n. 1080 e  22
agosto 1922, n. 1169; e i RR. DD. 6 ottobre 1919, n. 2127,  9  maggio
1920, n. 852, 13 maggio 1920, n.  715,  4  marzo  1920,  n.  432,  30
settembre 1922, n. 1290, e 2 giugno 1910, n. 388; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A  decorrere  dal  1°  aprile  1922  ili  stipendi  del   personale
direttivo, insegnante  e  dei  bibliotecari  delle  RR.  Accademie  e
Istituti di belle  arti,  dei  RR.  Conservatori,  Istituti  e  Licei
musicali e del maestro di intaglio dei RR. Opifici civili  di  Parma,
sono determinati dalle tabelle 1, 2,  3  e  4,  annesse  al  presente
decreto e firmate d'ordine Nostro dai ministri proponenti.