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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1595

Contenente le tabelle degli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze. (022U1595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-1922
al: 15-12-2010
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  Il numero 1595 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno d'Italia contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169, che proroga le disposizioni
contenute nella legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal  1°  aprile  1922  gli  stipendi  degli  insegnanti
ordinari e straordinari  dei  RR.  Istituti  superiori  di  Magistero
femminile di Roma e Firenze, di  cui  alla  tabella  allegata  al  R.
decreto 13 maggio  1920,  n.  930,  sono  determinati  dalla  tabella
annessa al presente decreto e firmata d'ordine  Nostro  dai  ministri
proponenti.