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REGIO DECRETO 19 novembre 1922, n. 1580

Che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641 e 647 di imporre speciali diritti di nascita su taluni prodotti. (022U1580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge del 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, nn. 641  e  647  con  i  quali
venne consentito ai Governi della Cirenaica e della  Tripolitania  di
continuare ad avvalersi fino al 31 ottobre  1922  della  facolta'  in
precedenza concessa, di imporre  uno  speciale  diritto  d'uscita  su
taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni
di approvvigionamento della colonia; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La  facolta'  concessa  ai  Governi   della   Cirenaica   e   della
Tripolitania con i Regi decreti nn. 641 e 647 del 4  maggio  1922  e'
prorogata fino al 31 dicembre 1922. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                               MUSSOLINI - FEDERZONI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.