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REGIO DECRETO 10 novembre 1922, n. 1561

Che modifica l'art. 22 del vigente regolamento generale universitario. (022U1561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-12-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
  Il numero 1581 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA, 
 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795; 
 
  Veduto il regolamento generale universitario, approvato con  Nostro
decreto 9 agosto 1910, n. 796, e modificato, nell'art. 22, con Nostri
decreti 13 agosto 1914, n. 1010, e 13 febbraio 1921, n. 197; 
 
  Udito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 22 del regolamento generale universitario e' sostituito il
seguente: 
 
  Il concorso viene giudicato da una Commissione  di  cinque  membri,
nominata dal ministro secondo le norme seguenti: 
 
  Il ministro invita le Facolta' o scuole del Regno,  cui  appartiene
normalmente la  cattedra  posta  a  concorso,  di  radunarsi  perche'
ciascun professore ordinario o straordinario stabile proponga in  una
scheda cinque nomi scelti tra i professori che  insegnano  o  abbiano
insegnato la stessa materia in una Universita' o  Istituto  superiore
universitario, o tra i  cultori  della  materia  medesima  che  siano
venuti in alta e meritata fama: e in un'altra scheda tre nomi  scelti
tra i professori o i cultori di materie affini a quelle  per  cui  il
concorso e' bandito. 
 
  Ciascun professore puo' votare soltanto nella Facolta' o scuola cui
appartiene il suo insegnamento, anche se questo sia obbligatorio  per
studenti di altre Facolta' o scuole. Tuttavia per la  proposta  delle
Commissioni di chimica farmaceutica la votazione  ha  luogo  in  seno
alla scuola di farmacia, e vi prendono parte gli  insegnanti  che  la
costituiscono, a norma del  regolamento  delle  scuole  di  farmacia,
purche' nelle Facolta', alle quali essi appartengono,  abbiano  grado
di ordinario o straordinario stabile. 
 
  I professori lontani dalla loro sede possono votare nelle  Facolta'
o scuole della citta' dove temporaneamente si trovano. 
 
  Il voto e' individuale e segreto. 
 
  Le due schede vengono chiuse in una sola busta.  Il  preside  della
Facolta' o  il  direttore  della  scuola,  raccolte  tutte  le  buste
contenenti le schede, le chiude in un piego che, suggellato e  muniti
della  propria  firma,  consegna  personalmente  al  rettore  per  la
trasmissione al Ministero, insieme con un  processo  verbale  firmato
dal preside e dal segretario, certificante il nome dei votanti ed  il
numero delle schede. Per ogni scuola non annessa  ad  universita'  il
piego e' direttamente trasmesso al Ministero dal direttore. 
 
  Le schede che portano  un  numero  maggiore  di  voti  sono  valide
soltanto per i primi cinque segnati nella prima scheda e per i  primi
tre nella seconda. 
 
  Accertati i cinque nomi dei professori o cultori della materia, cui
appartiene la cattedra posti a concorso, ed i tre nomi dei professori
o cultori delle materie affini che hanno riportato il maggior  numero
di voti, se ne fanno due distinti elencai. In ambedue gli  elenchi  i
nomi vengono graduati secondo  il  numero  di  voti,  rispettivamente
conseguiti. In caso parita' di voti, sara' data la precedenza al piu'
elevato in grado, o in caso di parita' di grado, al piu' anziano. 
 
  Lo scrutinio verra' fatto dalla segreteria del Consiglio  superiore
di istruzione pubblica, sotto la vigilanza e responsabilita' del vice
presidente del Consiglio stesso. 
 
  I due elenchi  vengono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero  della  istruzione  pubblica.   Il   ministro   nomina   la
Commissione giudicatrice  chiamando  a  farne  parte,  in  ordine  di
graduatoria due del primo elenco ed uno  del  secondo,  e  scegliendo
liberamente gli altri  due  membri  tra  i  professori  ufficiali,  o
cultori della materia. 
 
  Rendendosi necessaria la sostituzione di un commissario  di  nomina
elettiva, il ministro lo surroghera' con professore o  cultore  della
materia che immediatamente lo segue nell'elenco. 
 
  Non  possono  esser  chiamati  a  far   parte   della   Commissione
giudicatrice i membri del Consiglio superiore. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 10 novembre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 MUSSOLINI - GENTILE. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.