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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1551

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e feriti di guerra. (022U1551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-12-1922
al: 15-12-2010
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  Il numero 1551 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto legge 22 gennaio 1920,  n.  135,  contenente
disposizioni sull'obbligo della  presentazione  dei  rendiconti  alla
Corte  dei  conti  per  le  gestioni  fuori  bilancio  di   carattere
straordinario; 
 
  Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in  data
22 giugno  1917,  col  quale  venne  istituita  una  Commissione  con
l'incarico di provvedere alla erogazione delle  somme  offerte  dagli
Enti pubblici e dai privati a favore  delle  famiglie  bisognose  dei
militari morti o feriti nella guerra contro l'Austria; 
 
  Visto il decreto Ministeriale n. 48, in data 17 ottobre  1918,  con
il  quale  detta   Commissione   venne   disciolta   trasferendo   le
attribuzioni ad essa conferite al servizio  dell'Assistenza  militare
presso il Ministero  por  l'Assistenza  militare  e  le  pensioni  di
guerra; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 25 novembre  1919,  n.  2200,  col
quale venne soppresso il Ministero per  l'assistenza  militare  e  le
pensioni di guerra, trasferendone i relativi servizi alla  dipendenza
del Ministero del tesoro; 
 
  Visto il R. decreto 17 giugno 1920, col quale  venne  istituito  un
posto di Sottosegretariato di Stato per l'assistenza  militare  e  le
pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro; 
 
  Ritenuto che i fondi costituenti le offerte degli Enti  pubblici  e
dei privati da erogarsi in sussidi a favore delle famiglie  bisognose
di cui  al  suindicato  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
ministri non affluiscono al bilancio dello  Stato,  ma  ad  un  conto
corrente fruttifero aperto presso la Banca d'Italia e quindi  vengono
a costituire una gestione fuori bilancio di carattere straordinario; 
 
  Considerato che con la cessazione, dello stato di guerra  non  v'ha
piu' ragione di mantenere fuori bilancio la gestione dei fondi di cui
sopra, tanto piu' che questi  potranno  essere  versati  al  bilancio
facendoli continuare ad affluire provvisoriamente al  conto  corrente
che trovasi aperto presso la Banca d'Italia; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri: 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La gestione fuori bilancio relativa alle somme offerte  dagli  Enti
pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari
morti o feriti nella guerra contro l'Austria e' abolita  a  decorrere
dal giorno della pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta
ufficiale del Regno.