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REGIO DECRETO 5 novembre 1922, n. 1534

Contenente disposizione limitatrice circa l'applicazione della tariffa telefonica categoria C agli uffici governativi provinciali e comunali. (022U1534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-12-1922
al: 15-12-2010
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                          VITTORIO EMANUELE 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 7 del R. D. legge 23 novembre 1921,  numero  1824,  in
virtu' del quale  sono  compresi  nella  categoria  C  delle  tariffe
telefoniche urbane gli uffici governativi provinciali e comunali  con
le limitazioni da stabilirsi da apposite disposizioni; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
e per i telegrafi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti dell'applicazione delle tariffe  telefoniche  per  gli
uffici governativi,  provinciali  e  comunali,  s'intendono  compresi
nella categoria C, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre
1921, n. 1824, i soli apparecchi installati  nei  locali  dove  hanno
sede gli uffici stessi, esclusi, in ogni caso, gli apparecchi situati
nei  domicili  dei  singoli  funzionari,  anche  se  questi   ultimi,
disimpegnino presso tali domicili vere e proprie mansioni  d'ufficio,
e  la  tariffa  relativa  venga  corrisposta  dalle   Amministrazioni
interessate.