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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1520

Col quale si rettifica l'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1922, n. 1299. che estende ai territori annessi il libro II del Codice di commercio. (022U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 23-12-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
  Il numero 1520 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio decreto 6 agosto 1922, n. 1299; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro
segretario di Stato per la giustizia e gli affari  di  culto,  e  col
ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 2 del Nostro decreto 6  agosto  1922,  n.  1299,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del  12  ottobre  1922,  n.  240,  la'  dove
riporta  il  testo  dell'art.  604  del  Codice  di   commercio,   va
rettificato come segue: 
 
  «Alle assicurazioni contro i rischi dalla navigazione si  applicano
le regole nel titolo XIV del libro 1°, che non sono incompatibili con
le assicurazioni marittime, e che non sono modificate nelle  seguenti
disposizioni». 
 
  Ai soli effetti  della  presente  disposizione  sono  pubblicati  e
avranno applicazione nei territori indicati all'art. 1, il  capo  1°,
eccettuato l'art. 419, e il capo 2°, sezione 1a del  titolo  XIV  del
libro 1° del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 27 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                           FACTA - ALESSIO - DE VITO. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.