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REGIO DECRETO 17 ottobre 1922, n. 1483

Che proroga la rinnovazione parziale del Consiglio superiore del commercio. (022U1483)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il D. L. 15 giugno 1919, n. 1107, relativo alla  costituzione
e al funzionamento del Consiglio superiore del commercio; 
 
  Ritenuto  che   convenga   differire   la   parziale   rinnovazione
dell'attuale Consiglio superiore del commercio, in attesa  che  siano
emanate le norme per la nomina dei rappresentanti delle  Associazioni
dei commercianti, esercenti e armatori, di cui all'art. 7 del  citato
decreto; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La rinnovazione parziale del Consiglio superiore del  commercio  e'
prorogata e i componenti di esso come quelli del Comitato  permanente
eletti nel suo seno durano in carica fino a nuova disposizione. 
 
  Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 1° gennaio 1922. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 17 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                FACTA - TEOFILO ROSSI 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO