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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1467

Che autorizza la costruzione e l'esercizio di una nuova linea tramviaria a trazione elettrica Modena-San Damaso. (022U1467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la domanda, in data 25 marzo 1922, presentata  dalle  Aziende
elettriche  municipalizzate  del  comune  di  Modena,  per   ottenere
l'autorizzazione  di  costruire  ed  esercitare   una   nuova   linea
tramviaria a trazione elettrica da Modena a San Damaso; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili, approvato con Nostro decreto  9  maggio  1912,  n.  1447,
nonche' il regolamento approvato pure con Nostro  decreto  17  giugno
1900, n. 306; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le Aziende elettriche municipalizzate del  comune  di  Modena  sono
autorizzate a costruire ed esercitare, in base al  progetto  portante
il bollo dell'Ufficio del registro di  Modena,  in  data  4  dicembre
1919, la nuova  linea  tramviaria  a  trazione  elettrica  Modena-San
Damaso. 
 
  Per  l'impianto  e  l'esercizio  della  linea   suddetta   dovranno
osservarsi, oltre le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento
sopracitati, anche le condizioni contenute nel disciplinare 18 aprile
1912  (fino  all'art.  22  incluso  salvo  l'aumento  per  tassa   di
sorveglianza di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 aprile 1921, n.
368) relativo alle altre linee della rete urbana della stessa  citta'
di  Modena,  esercitate  dalle  aziende  elettriche  municipalizzate,
nonche' le speciali prescrizioni di sicurezza che  si  riconoscessero
necessarie all'atto del collaudo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              RICCIO. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.