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REGIO DECRETO 19 ottobre 1922, n. 1464

Che reca disposizioni per il trattamento di trasferta al personale delle ferrovie dello Stato ed a quello navigante dipendente dalle ferrovie medesime. (022U1464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Nostri decreti 16 giugno 1921, n. 845 e 22 gennaio 1922, n.
82; 
 
  Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La validita' dei decreti 16 giugno 1921, n. 845, e 22 gennaio 1922,
n. 82, riguardanti  il  trattamento  di  trasferta  per  le  missioni
nell'interno del Regno da farsi, rispettivamente, al personale  delle
ferrovie dello Stato  ed  al  personale  navigante  dipendente  dalle
ferrovie medesime, e' prorogata di un anno, e cioe' sino al 30 giugno
1923. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare 
 
    Dato a San Rossore, addi' 19 ottobre 1922. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                            FACTA - RICCIO - PARATORE 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.