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REGIO DECRETO 23 ottobre 1922, n. 1461

Che eleva la competenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica in materia di contratti per forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e costruzioni riflettenti i servizi militari della Colonia. (022U1461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visto il D. L. 22 agosto  1915,  n.  1363,  che  approva  le  norme
provvisorie, amministrative contabili per la Tripolitania  e  per  la
Cirenaica; 
 
  Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1901, col quale  e'  stata
elevata la competenza governatoriale per l'approvazione dei  progetti
di contratti in tema di forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e
affitti, riguardanti i servizi civili delle colonie, in attesa  della
emanazione    delle    norme     definitive     per     l'ordinamento
amministrativo-contabile; 
 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   elevare   anche   la    competenza
governatoriale  per  l'approvazione   dei   progetti   di   contratti
forniture, trasporti ed acquisti, alienazioni, affitti o  costruzioni
riguardanti servizi militari; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il governatore approva  i  progetti  di  contratti  per  forniture,
trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e costruzioni riguardanti i
servizi militari della Tripolitania e della Cirenaica quando il  loro
importo  non  ecceda  la  somma  di  L.  400.000  per  le  forniture,
trasporti, acquisti, alienazioni ed affitti e di L.  250.000  per  le
costruzioni. 
 
  Deve pero' essere prima  sentito,  nei  riguardi  amministrativi  e
legali il parere del Comitato amministrativo  della  colonia,  quando
l'ammontare oltrepassi le L. 100.000  per  le  forniture,  trasporti,
acquisti, alienazioni ed affitti e le L. 50.000 per le costruzioni.