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REGIO DECRETO 10 novembre 1922, n. 1436

Che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di alcune varietà di tabacchi nazionali. (022U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-11-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851; 
 
  Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1920, n. 62; 1° aprile 1920,  n.
372; 3 novembre 1920, n. 1518, e 10 novembre 1922, n. 1435; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il prezzo di vendita al pubblico delle  sottoelencate  varieta'  di
tabacchi nazionali viene modificato come appresso: 
 
                         Tabacchi da fiuto. 
 
  Rapati, Polveri, Carada' e Zenzigli 
 
  Qualita' superiore da L. 30 a L. 40 il kg.; 
 
  1ª qualita' da L. 20 a L. 30 il kg.; 
 
  2ª qualita' da L. 10 a L. 20 il kg. 
 
                          Tabacchi da fumo. 
 
  Trinciati: 
 
  1ª qualita' fermentato da L. 70 a L. 80 il kg.; 
 
  1ª qualita' spuntature da L. 70 a L. 80 il kg.; 
 
  1ª qualita' forte da L. 50 a L. 60 il kg.; 
 
  2ª qualita' comune da L. 40 a L. 50 il kg.