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REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1723

Che reca provvedimenti a favore dell'economia montana. (021U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-12-1921
al: 21-11-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917, 31 marzo 1904, n.  140,  25
giugno 1906, n. 255, e 2 giugno 1910, n. 277; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605; 
 
  Sentito li Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con quello dell'intorno, della giustizia e
dagli affari di culto, e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Agli articoli 2, 3, 4  e  7  del  decreto-legge  Luogotenenziale  4
ottobre 1917, n. 1605 sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 2. - I Comuni o gli Enti  morali  in  genere,  isolatamente  o
riuniti in Consorzio, hanno la facolta' di affidare il governo  e  la
gestione  tecnica  dei  boschi   e   dei   pascoli,   comunque   loro
appartenenti, ad apposito personale tecnico. In tal  caso,  sara'  ad
essi concesso dallo Stato un contributo, che potra'  estendersi  sino
al 75% dello stipendio fisso assegnato al detto personale, ma che non
dovra' mai superare la somma di lire quattromila rimanendo ogni altra
sposa a carico del Comune o Ente proprietario. 
 
  Le deliberazioni, con le quali i Comuni o gli Enti Interessanti  si
costituiscono in Consorzio, si renderanno esecutive, dopo che saranno
state approvate, sul conforme parere  dell'ispettore  forestale,  dal
Comitato forestale provinciale. 
 
  I Comitati medesimi, su proposta  dell'ispettore  forestale  e  con
deliberazione  che  dovra'  essere   approvata   dal   Ministero   di
agricoltura, potranno dichiarare  obbligatoria  la  costituzione  dei
Consorzi, per i vali vi  sia  il  consenso  dell'Ente  o  degli  Enti
possessori della maggiore estensione dei boschi e dei pascoli. 
 
  Art. 3. - Il personale di cui all'articolo precedente, sara' scelto
tra  coloro  che  siano  stati   funzionari   della   Amministrazione
forestale,  e  fra  coloro  che  abbiano  proseguito  il  titolo   di
abilitazione  professionale  dal  R.  Istituto  superiore   nazionale
forestale, ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 834. 
 
  Art. 4. - Allo scopo  di  agevolare  la  formazione  del  personale
tecnico, saranno istituite annualmente dal Ministero  di  agricoltura
borse di studio, da concedersi ai laureati in scienze  agrarie  o  in
ingegneria, i quali  frequentino  in  qualita'  di  allievi  regolari
straordinari, il R. Istituto superiore forestale nazionale. 
 
  Art. 7. - Per la formazione di nuovi boschi e per la ricostituzione
dei boschi estremamente  deteriorati,  il  Ministero  di  agricoltura
accordera' gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le
piante occorrenti e concedera' premi da lire  cinquanta  e  lire  tre
cento per ettaro. 
 
  Dove  ne  fosse  riconosciuta   l'opportunita',   l'Amministrazione
forestale provvedera' all'impianto sul posto di vivai temporanei  per
la   produzione   delle   piantine   necessarie   ai   rimboschimenti
facoltativi.