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REGIO DECRETO 19 settembre 1921, n. 1389

Che estende nei territori annessi la legislazione sulla tutela artistica vigente nel Regno. (021U1389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-11-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della nazione 
 
                            RE D'ITALIA, 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del presidente del  Consiglio  dei  ministri,  ministro
segretario di Stato per gli affari dell'interno, di  concerto  con  i
ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai territori annessi al Regno con le leggi 28  settembre  1920,  n.
1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi  le  leggi  29  giugno
1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, sulla tutela delle antichita'
e belle arti, il relativo regolamento, approvato con  R.  decreto  30
gennaio 1913, n. 363, il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793, che
eleva la tassa di esportazione  sulle  cose  d'arte  e  di  interesse
paletnologico, archeologico e numismatico.