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REGIO DECRETO 28 aprile 1921, n. 582

Contenente le norme circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia. (021U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/1925)
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Testo in vigore dal: 13-3-1925
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge (testo  unico)  31  gennaio  1904,  n.  51,  ed  il
regolamento  13  marzo  1904,  n.  141,  per  l'assicurazione   degli
infortuni degli operai sul lavoro e la legge 14 luglio 1907, n.  527,
ed il  relativo  regolamento  14  giugno  1908,  n.  462,  contenenti
speciali disposizioni per gli  infortuni  sul  lavoro  nelle  zolfare
della Sicilia; 
 
  Veduto il R. decreto 14 maggio  1914,  n.  500,  col  quale  furono
approvate le tabelle  dei  salari  medi  per  la  liquidazione  delle
indennita' di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale
sono stati apportati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione
della pace, aumenti percentuali  ai  salari  medi  determimati  dalle
tabelle approvate con R. decreto 14 maggio 1914, n. 500; 
 
  Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, num. 1389, contenente norme
per il passaggio dallo stato  di  guerra  allo  stato  di  pace,  per
effetto  del  quale  il   periodo   di   applicazione   del   decreto
Luogotenenziale 12 maggio 1918, n.  678,  scade  col  30  aprile  del
corrente anno; 
 
  Considerato  che,  pur  essendo  state  adempiute   le   formalita'
stabilite  dal  regolamento  14  giugno  1908,  numero  462,  per  la
revisione delle vigenti tabelle, non sono stati forniti al  Ministero
per il lavoro e la previdenza sociale gli elementi necessari per tale
revisione; 
 
  Considerato che allo stato degli atti non e' possibile  predisporre
la nuova tabella senza  pregiudizio  delle  eventuali  ragioni  delle
parti; 
 
  Ritenuto che, mentre si dispongono ulteriori indagini e' necessario
un provvedimento provvisorio per stabilire la  base  di  liquidazione
delle indennita' per gli infortuni che si verifichino dal  1°  maggio
1921. 
 
  Ritenuta l'opportunita' di apportare intanto un temporaneo  aumento
alle vigenti tabelle in corrispondenza alle  attuali  condizioni  dei
salari e tenuti presenti gli studi compiuti dall'Ufficio distrettuale
delle miniere di Caltanissetta; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la previdenza sociale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Con effetto dal 1° maggio 1921, e sino  all'entrata  in  vigore  di
nuove tabelle, e in ogni modo non  oltre  il  31  dicembre  1921,  la
liquidazione delle indennita' per gli infortuni  degli  operai  delle
zolfare della  Sicilia  sara'  effettuata  in  base  ai  salari  medi
indicati nelle tabelle approvate con Regio decreto 14 maggio 1914, n.
500, aumentati del doppio delle  percentuali  stabilite  col  decreto
Luogotenenziale 12 maggio 1918, numero 678. 
                                                        (1) (2) ((3)) 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 aprile 1921. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            LABRIOLA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FERA. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto  29  dicembre  1921,  n.  2063  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore  di  nuove
tabelle,  e  in  ogni  modo  non  oltre  il  31  dicembre  1922,   la
liquidazione delle indennita' per  gli  infortuni  sul  lavoro  degli
operai delle zolfare della Sicilia, continuera' ad essere  effettuate
sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  Decreto  1  febbraio  1923,  n.  283  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore  di  nuove
tabelle, e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923, la  liquidazione
delle indennita' per gli infortuni  sul  lavoro  degli  operai  delle
zolfare della Sicilia continuera' ad  essere  effettuata  sulla  base
stabilita dal Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  Decreto  8  febbraio  1925,  n.  140  ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore  di  nuove
tabelle,  e  in  ogni  modo  non  oltre  il  31  dicembre  1925,   la
liquidazione delle indennita' per  gli  infortuni  sul  lavoro  degli
operai delle zolfare della Sicilia continuera' ad  essere  effettuata
sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582".