stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 aprile 1921, n. 369

Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato. (021U0369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-4-1921
al: 25-12-1923
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per gli agenti  inscritti  al  fondo  pensioni  e  sussidi  per  il
personale delle ferrovie dello Stato che abbiano cessato dal servizio
a partire dal 1° marzo 1920, la pensione  annua  e'  uguale  a  tanti
quarantesimi  dell'ammontare  complessivo  della  somma  percepita  a
titolo di stipendio o paga negli ultimi dodici mesi di servizio e dei
relativi assegni e competenze  accessorie  che  furono  sottoposte  a
ritenuta, per quanti sono gli anni di  servizio  utile,  sulle  prime
8000 lire di detto ammontare, oltre a tanti  cinquantesimi  sopra  la
rimanenza. 
 
  La pensione non puo' in nessun caso superare  lire  12,000,  ne'  i
nove decimi della complessiva somma di cui al precedente comma e  non
potra' essere inferiore a L. 1800. 
 
  Per gli agenti predetti il sussidio  per  una  sola  volta  di  cui
all'articolo 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e' uguale,  a
tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo  stipendio  o
paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie che
furono sottoposte a ritenuta quanti sono gli anni di  servizio  utile
sulle prime 8000 lire, oltre a  tanti  quindicesimi  sulla  rimanente
somma. 
 
  La pensione alla vedova con figli  non  puo'  essere  inferiore  ad
annue lire 1200 e quella alla vedova oppure ai soli orfani  non  puo'
essere inferiore a L. 800. 
 
  Le precedenti disposizioni si applicano agli effetti finanziari dal
1° dicembre 1920.